Casartigiani Treviso



29/04/2022
COVID: LE NOVITA' DAL 1 MAGGIO

Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza che dal 1° maggio e "fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022" regolerà le nuove norme Anti-Covid.

I punti ricalcano quanto il Parlamento aveva già approvato in giornata con l'emendamento presentato su mascherine e Carta verde.

 

GREEN PASS

Il decreto del 17 marzo scorso ha fissato, alla data del 1° maggio, l'eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Dalla medesima data decade il green pass per:

  • bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo;
  • spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
  • studenti universitari;
  • centri benessere;
  • attività sportive al chiuso;
  • spogliatoi;
  • convegni e congressi;
  • corsi di formazione;
  • centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • colloqui visivi in presenza coi detenuti;
  • feste al chiuso e discoteche;
  • mezzi di trasporto.

Decade il 15 giugno prossimo l'obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per gli over 50.

Fino alla fine dell'anno corrente (31 dicembre 2022) permane l'obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali. Il tutto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

 

MASCHERINE DOVE RIMANE OBBLIGATORIA E DOVE RACCOMANDATA

L'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile risulta operativa a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

L'obbligo permane in due contesti:

1. per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Strutture sanitarie

Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • i lavoratori,
  • gli utenti,
  • i visitatori,

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:

  • le strutture di ospitalità e lungodegenza,
  • le residenze sanitarie assistite (RSA),
  • gli hospice,
  • le strutture riabilitative,
  • le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
  • le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

La raccomandazione di indossare mascherine al chiuso

Nei luoghi di lavoro al chiuso, pubblici o aperti al pubblico, sarà valida soltanto una raccomandazione a proteggersi, tranne disposizioni interne dell'azienda, i datori di lavoro, se ritenuto opportuno, potranno decidere di mantenere in essere i protocolli vigenti che prevedono l'obbligatorietà di questi dispositivi di protezione.

 

VIAGGI NEGLI ALTRI PAESI

In particolare, resta necessaria la Certificazione Verde digitale sia per partire sia per fare ingresso in Italia. Ricordiamo che la validità del Green Pass UE a seguito di vaccinazione è pari a 9 mesi. Si può anche viaggiare con la Certificazione rilasciata a seguito di un tampone, nei consueti limiti di 48 e 72 ore, rispettivamente per il test rapido e per quello molecolare. Chi viaggia o fa rientro da un Paese europeo in Italia e non ha un Green Pass valido (da vaccinazione, guarigione o tampone) ha l'obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni e di test molecolare o antigenico alla fine della mini-quarantena.

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