Casartigiani Treviso



28/12/2020
RIENTRI DI VIAGGIATORI

NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL’ESTERO

In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale del 20 dicembre 2020, chi ha fatto ingresso in Italia dal 6 dicembre 2020 in poi, dopo soggiorno o transito nel Regno Unito, oltre a quanto già stabilito dal DPCM del 3 dicembre 2020 (si veda di seguito), deve ripetere il test molecolare o antigenico da effettuarsi per mezzo di tampone subito dopo il rientro in Italia, in aeroporto o recandosi ad uno dei Covid Point Ulss2 presentando l'"Autodichiarazione motivo tampone Covid"e compilando il "Modello di segnalazione rientri dall'estero" 

Per informazioni più dettagliate e i link ai provvedimenti normativi visitare www.esteri.it

Dal 21 dicembre:
 
A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B - Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Chi entra in Italia da questi Paesi (dopo avervi soggiornato o anche solo transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) deve comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento. Deve inoltre presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo (chi non lo presenterà all’arrivo in Italia dovrà sottoporsi all’isolamento fiduciario). Però chi vi soggiorna o transita tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 per motivi non di necessità (esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) dovrà poi, all’ingresso in Italia, sottoporsi all’isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Il motivo del rientro al proprio domicilio non si applica a chi è uscito dall’Italia per recarsi in uno dei Paesi di cui all’elenco C per motivi non di necessità (es. turismo o visita a familiari).

D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia, Uruguay: l’ingresso (senza soggiorni o transiti in Paesi compresi negli elenchi C o E, nel qual caso valgono le limitazioni specifiche per questi Paesi) è consentito senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Chi entra da questi Paesi dovrà però sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, e raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).
Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento, riportate in fondo.

E - Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi: l’ingresso da questi Paesi (senza soggiorni o transiti in Paesi compresi negli elenchi C o E, nel qual caso valgono le limitazioni specifiche per questi Paesi) è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L’ingresso è consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
Per coloro che non rientrano nelle categorie appena menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).
È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento, riportate in fondo.


ECCEZIONI

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti (per motivi non di necessità) in uno o più Paesi di cui all’elenco C tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

  • all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone risultato negativo.
  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro.
  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
  • agli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
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