Casartigiani Treviso



19/05/2019
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI 2019

La Legge di bilancio 2019 al comma 66 dell'articolo unico, ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa l’immobile che soddisfi due requisiti:
1.  strumentalità (per destinazione o natura)
2.  possesso alla data del 31/10/2018.
L'operazione si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva e ha effetto dal 1° gennaio 2019. In generale, l’opzione va esercitata entro il 31/05/2019 ed il perfezionamento dell’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap nella misura dell’8%. Per l’esercizio dell’opzione rileva il “comportamento concludente” che consiste nella semplice annotazione contabile:
•   nel libro giornale (per le imprese in contabilità ordinaria),
•   nel registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in contabilità semplificata).
La legge di bilancio 2019 richiama in toto la Legge di bilancio 2016 (L. 28/12/2015 n. 208 art.1 c.121) praticamente senza modificare nulla se non:
•   i termini dei versamenti
•   l’effetto della estromissione
Si ritiene possano applicarsi le regole di prassi delle precedenti estromissioni ovvero:
•   per determinare le plusvalenze derivanti dall'estromissione (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto) è possibile utilizzare il valore catastale degli immobili al posto del valore normale;
•   l’agevolazione non viene meno se il valore normale (o catastale) è inferiore al costo fiscale, non essendovi, quindi, necessità di assolvere l’imposta sostitutiva;
•   l’IVA, se dovuta, va assolta nei modi (e termini) “ordinari”, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale è l’esenzione;
•   non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale;
•   l’imposta sostitutiva va assolta
per il 60% entro il 30/11/2019
per il restante 40% non oltre il 16/06/2020.
Schema di riepilogo
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI 2019
Termine esercizio opzione al 31.05.2019. Rileva il comportamento concludente ovvero la rilevazione nel libro contabile o nel registro dei beni ammortizzabili
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