Casartigiani Treviso



02/09/2025
REGOLAMENTO (UE) 2025/877

È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/877, che modifica l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di cosmetici.

Il nuovo provvedimento introduce il divieto di utilizzo di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nei prodotti cosmetici.

Dal 1° settembre 2025 non sarà più possibile acquistare, vendere, distribuire o utilizzare cosmetici che contengono tali sostanze, anche se già presenti in magazzino o ancora in corso di validità.

Tra le sostanze bandite ricordiamo:

- Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (spesso usato nei gel UV per unghie)

- Tetrabromobisfenolo A

- Transfluthrin

- oltre 20 altre sostanze inserite nel nuovo Allegato II come completamente vietate.

 

Cosa significa per i saloni e le imprese del settore dal 1° settembre 2025:

- Sarà vietato utilizzare prodotti contenenti tali sostanze nei trattamenti in cabina o sui clienti anche se acquistati precedentemente.

- Non si potranno più acquistare o vendere cosmetici non conformi.

 

Azioni operative da completare entro il 31 agosto 2025

Per garantire la piena conformità normativa, è necessario:

- Controllare l’elenco ingredienti (INCI) di tutti i cosmetici in uso e in vendita.

- Richiedere ai fornitori una dichiarazione scritta di conformità al Regolamento (UE) 2025/877.

- Bloccare immediatamente gli acquisti di prodotti non conformi.

- Provvedere allo smaltimento dei cosmetici non più utilizzabili o concordare un eventuale reso con i fornitori.

- Conservare fatture e documentazione di magazzino per eventuali controlli o rettifiche contabili.

 

Alleghiamo il testo del Regolamento con l’elenco dettagliato delle sostanze vietate (nomi INCI e codici CAS), utile come guida pratica per i controlli in fase di acquisto e stoccaggio.

Per ulteriori chiarimenti o supporto, i nostri uffici restano a disposizione.

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